Art. 68.

      1. Se 1'ufficiale giudiziario non esegue il versamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 65, l'ufficio del registro provvede all'esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.
      2. Decorso il termine stabilito nell'ingiunzione ai sensi del comma 1 senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro ne dà comunicazione al presidente della corte d'appello, se trattasi di

 

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ufficiale giudiziario addetto alla corte medesima, o al presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto al tribunale.